TITOLO I°

COSTITUZIONE DURATA SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1°

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento CEE n.1360 del 19.06.1978, della legge 20.10.1978 n.674 e della Legge Regionale 20.11.1980 n.97 è costituita con sede in Varese una Associazione denominata ASSOCIAZIONE TRA I PRODUTTORI APISTICI DELLA PROVINCIA DI VARESE. L’associazione ha durata sino al 31.12.2030

ARTICOLO 2°

L’Associazione, senza fini di lucro, svolge la propria attività nella zona delimitata dai confini provinciali nel settore dei prodotti dell’alveare che si producono, trasformano e commercializzano nell’ambito territoriale della zona stessa.

 

ARTICOLO 3°

L’Associazione ha per scopo la valorizzazione della produzione e commercializzazione dei prodotti apistici in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e con la programmazione agricola nazionale e regionale. Attraverso l’organizzazione dei produttori l’Associazione si propone di ovviare alle carenze strutturali in materia di offerta e commercializzazione di prodotti apistici e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l’Associazione:

a) adotta il regolamento interno

b) determina con efficacia vincolante per i propri associati, regolamenti e norme comuni di produzione e di immissione sul mercato;

c) effettua l’immissione sul mercato del prodotto degli associati che si siano obbligati ai sensi dell’articolo 9 lettera b) del presente statuto;

d) rappresenta i produttori associati nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e degli Enti pubblici che esercitano le funzioni di propria competenza nella zona della sua attività, nonché nei confronti di organismi, enti od associazioni private che perseguono scopi analoghi od affini a quelli dell’Associazione.

e) svolge compiti di intervento in esecuzione di regolamenti comunitari;

f) stipula convenzioni e contratti, anche interprofessionali, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;

g) promuove la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione del prodotto;

h) promuove programmi di ricerca e sperimentazione agraria diretti alla riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende degli associati, curando, in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali ed avvalendosi di centri ed istituti pubblici e privati, la diffusione di dati ed informazioni necessari allo scopo;

i) riscuote premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in favore dei propri associati e provvede alla successiva ripartizione in base a criteri di erogazione;

 l) può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili a migliorare conseguimento dei fini istituzionali.

 

ARTICOLO 4°

L’Associazione può partecipare ad altre organizzazioni o enti i quali, senza scopo di lucro, si propongano di contribuire direttamente od indirettamente al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comunitaria; in particolare può far parte di unioni, di Associazioni di grado superiore che perseguano rispettivamente gli stessi obiettivi dell’Associazione promuovendone anche la costituzione.