TITOLO I°
COSTITUZIONE DURATA SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 1°
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento CEE n.1360 del 19.06.1978, della legge 20.10.1978 n.674 e della Legge Regionale 20.11.1980 n.97 è costituita con sede in Varese una Associazione denominata ASSOCIAZIONE TRA I PRODUTTORI APISTICI DELLA PROVINCIA DI VARESE. L’associazione ha durata sino al 31.12.2030
ARTICOLO 2°
L’Associazione, senza fini di lucro, svolge la propria attività nella zona delimitata dai confini provinciali nel settore dei prodotti dell’alveare che si producono, trasformano e commercializzano nell’ambito territoriale della zona stessa.
ARTICOLO 3°
L’Associazione ha per scopo la valorizzazione della produzione e commercializzazione dei prodotti apistici in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e con la programmazione agricola nazionale e regionale. Attraverso l’organizzazione dei produttori l’Associazione si propone di ovviare alle carenze strutturali in materia di offerta e commercializzazione di prodotti apistici e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l’Associazione:
a) adotta il regolamento interno
b) determina con efficacia vincolante per i propri associati, regolamenti e norme comuni di produzione e di immissione sul mercato;
c) effettua l’immissione sul mercato del prodotto degli associati che si siano obbligati ai sensi dell’articolo 9 lettera b) del presente statuto;
d) rappresenta i produttori associati nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e degli Enti pubblici che esercitano le funzioni di propria competenza nella zona della sua attività, nonché nei confronti di organismi, enti od associazioni private che perseguono scopi analoghi od affini a quelli dell’Associazione.
e) svolge compiti di intervento in esecuzione di regolamenti comunitari;
f) stipula convenzioni e contratti, anche interprofessionali, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;
g) promuove la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione del prodotto;
h) promuove programmi di ricerca e sperimentazione agraria diretti alla riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende degli associati, curando, in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali ed avvalendosi di centri ed istituti pubblici e privati, la diffusione di dati ed informazioni necessari allo scopo;
i) riscuote premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in favore dei propri associati e provvede alla successiva ripartizione in base a criteri di erogazione;
l) può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili a migliorare conseguimento dei fini istituzionali.
ARTICOLO 4°
L’Associazione può partecipare ad altre organizzazioni o enti i quali, senza scopo di lucro, si propongano di contribuire direttamente od indirettamente al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comunitaria; in particolare può far parte di unioni, di Associazioni di grado superiore che perseguano rispettivamente gli stessi obiettivi dell’Associazione promuovendone anche la costituzione.